Con la circolare 9 del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di dettagli, indicazioni operative e interpretative in merito al credito d’imposta spettante per investimenti in beni strumentali. Con la legge di bilancio 2021 è stata riformulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Con il cosiddetto decreto Sostegni-bis è stato introdotto il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. La circolare 9 approfondisce pertanto diversi aspetti dell’agevolazione e passa in rassegna varie casistiche che possono presentarsi in merito a: soggetti interessati, tipologia degli investimenti, ambito temporale, determinazione dell’agevolazione, utilizzo, cumulo con altre agevolazioni, rideterminazione dell’agevolazione e documentazione.

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A chi spetta l’agevolazione

Il credito di imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il comma 1061 della legge di bilancio 2021 include tra i beneficiari del credito d’imposta anche gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0, cioè in beni “ordinari” diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. La disposizione si applica anche ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata.

Tempistiche degli investimenti e documentazione

In base al comma 1051 della legge di bilancio 2021, il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022. È possibile però richiedere l’agevolazione anche per investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Quanto alla documentazione da presentare, la circolare 9 precisa che, per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020. Per gli investimenti intrapresi dal 16 novembre 2020 le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono invece riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021.

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