L’Agenzia delle Entrate riepiloga e chiarisce le novità relative ai crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. In una nota, l’Agenzia «fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0. Focus anche sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021».

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Tax credit Industria 4.0

Con riferimento all’agevolazione fiscale per investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, le nuove disposizioni sono valide per acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. «Più precisamente – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».

Ricerca-sviluppo e transizione ecologica

Anche il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in transizione ecologica è stato prorogato dalla legge di Bilancio, che ha stabilito nuove scadenze e nuove aliquote. «Nel nuovo contesto normativo – spiega l’Agenzia delle Entrate – il novero delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo ma è stato esteso anche alle attività di innovazione tecnologica nonché alle attività di design e ideazione estetica. La nuova disciplina, considera dunque quali attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. In particolare, il nuovo credito “ricerca, sviluppo e innovazione” è riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni; per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro; per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro. Inoltre, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro».

Si rimanda alla versione integrale della circolare nella sezione “Documenti allegati”.

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