
Bruxelles ha infatti rielaborato le linee guida europee relative alla cosiddetta «Good Distribution Practice» (le novità sono entrate in vigore nel mese di settembre del 2013), rendendo tra le altre cose più severi i requisiti di qualità per il trasporto, le attività esternalizzate e i sistemi informatizzati. In questo modo le autorità comunitarie vogliono evitare che medicinali falsificati entrino nella catena di fornitura legale. Proprio tali linee guida rientrano nell’ambito degli accordi bilaterali sottoscritti dall’Ue e dalla Svizzera: per tale ragione, quest’ultima ha deciso di modificare l’allegato 2 dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicinali, adattando quindi di fatto la propria normativa interna alle indicazioni fornite da Bruxelles.
Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 luglio 2015, e prevedono un periodo di transizione di sei mesi. Si tratta, hanno specificato le autorità svizzere, di un adeguamento che riguarda soprattutto le piccole e medie imprese attive sul territorio elvetico, nonché il commercio al dettaglio: «L’attuazione nel diritto svizzero – ha specificato il dipartimento federale – dovrà avvenire in modo che l’onere a carico di queste imprese si mantenga entro limiti accettabili. Pertanto, se dovessero essere necessari ulteriori adeguamenti nella normativa in materia di agenti terapeutici, questi saranno attuati nel quadro delle disposizioni d’esecuzione relative alla legge in vigore».
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