decreto fiscale farmacieÈ stato convertito in via definitiva dalla Camera dei deputati il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, che reca “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. Sono due le principali novità introdotte dal provvedimento per quanto riguarda il mondo delle farmacie. La prima era già stata annunciata in precedenza e riguarda l’esonero per le farmacie dall’obbligo di fatturare per via elettronica, che per la maggior parte dei soggetti Iva italiani entrerà in vigore il 1 gennaio 2019. A disporlo è l’articolo 10-bis, intitolato “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”. Esso infatti recita: «Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del ministro dell’Economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria». Ovviamente ciò non significa che i farmacisti non debbano adeguarsi al nuovo sistema, dal momento che i loro fornitori, inclusi ad esempio i distributori intermedi, saranno invece obbligati ad introdurre dal 1 gennaio 2019 la e-fattura.

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La seconda novità di rilievo per le farmacie contenuta nel decreto fiscale è relativa invece al ripiano del payback per il periodo che va dal 2013 al 2015. La norma appena approvata dal Parlamento prevede infatti, all’articolo 22-quater, intitolato “Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica”, che «Le transazioni di cui all’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell’AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». In questo modo l’unico passaggio che le transazioni devono operare è quello presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (si evitano dunque quelli presso i ministeri competenti).

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