
Revisione parametri dell’indennità residenza e fondo solidarietà regionale per equità e sostenibilità alle farmacie disagiate: la convenzione farmaceutica approvata dalla Conferenza Stato-Regioni ha introdotto alcune novità anche per le farmacie rurali e quelle con fatturato annuo inferiore ai 300mila euro. Le disposizioni mirano a fornire un sostegno concreto a tali realtà, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nell’assistenza farmaceutica territoriale.
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FarmaciaVirtuale.it ha intervistato Giovanni Petrosillo, presidente del Sunifar. Nell’intervista, Petrosillo ha illustrato le principali misure adottate, tra cui la revisione dei parametri per l’indennità di residenza delle farmacie rurali e l’istituzione di un fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato, evidenziandone i vantaggi in termini di equità e sostenibilità per il settore.
Dr. Petrosillo, cosa cambia per le farmacie rurali e le piccole farmacie con la nuova convenzione?
La nuova convenzione introduce alcune novità importanti per le farmacie rurali e quelle a basso fatturato. In particolare, per quanto riguarda l’acconto, contrariamente alle prime posizioni che prevedevano un suo azzeramento, viene mantenuto, ma con una differenziazione: il 60% per le farmacie rurali sussidiate, mentre per tutte le altre farmacie l’acconto sarà del 40%.
E per quanto riguarda l’indennità di residenza per le farmacie rurali?
L’articolo 17 della nuova convenzione fissa i parametri indicatori del disagio ai fini della determinazione dell’indennità di residenza per i titolari delle farmacie rurali. Si determinerà così un punteggio che va fino a un massimo di 100 e prevede delle maggiorazioni del 40% per le farmacie uniche nelle isole minori, del 20% per le farmacie non uniche nelle isole minori e del 20% per le farmacie rurali con dispensari attivi per almeno 11 mesi l’anno e non più di 20 ore a settimana. Inoltre, l’indennità è ridotta del 50% per le farmacie con fatturato ai fini Iva superiore a 600mila euro.
Le disposizioni incidono sugli oneri connessi all’indennità di residenza?
La misura ha lo scopo di introdurre uniformità nel riconoscimento degli aventi diritto, pertanto, le disposizioni riguardano esclusivamente la revisione dei parametri indicatori di disagio per la determinazione dell’indennità di residenza. Non incidono né sugli oneri connessi a tale indennità, che sono definiti da ogni singola Regione, né sui destinatari della quota aggiuntiva definita dalla legge 213 del 30 dicembre 2023.
Cosa prevede la nuova convenzione per le farmacie a basso fatturato?
L’articolo 23 istituisce un fondo regionale di solidarietà riservato a tutte le farmacie con fatturato annuo ai fini Iva inferiore ai 300mila euro. Il fondo sarà alimentato dal contributo a carico delle aziende sanitarie, pari allo 0,15% della spesa Ssn sostenuta nel 1986, che ammonta a poco più di 5 milioni di euro. L’accordo integrativo regionale disciplinerà l’erogazione del fondo, che sarà riconosciuto in proporzione al fatturato delle farmacie anche a sostegno dell’erogazione di nuovi servizi.
In sintesi, quali sono i principali vantaggi per le farmacie rurali e quelle a basso fatturato?
La nuova Convenzione conferma l’attenzione verso le farmacie più deboli: introduce alcuni principi di uniformità nel riconoscimento delle farmacie rurali destinatarie dell’indennità di residenza e incrementa il valore dell’acconto Ssn per le farmacie rurali sussidiate, ma sostiene anche le piccolissime con l’istituzione di un fondo regionale di solidarietà che serve anche per supportarle nell’erogazione dei servizi. Le disposizioni mirano a garantire una maggiore equità e sostenibilità per le farmacie che operano in contesti di disagio o con volumi di attività ridotti, riconoscendo il loro ruolo essenziale per l’assistenza farmaceutica sul territorio.
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