«Il 15 marzo 2024 scade il termine di presentazione della domanda per ottenere contributi assistenziali per gli iscritti e i pensionati Enpaf che abbiano subito dei danni, a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito la Toscana il 2 novembre 2023». È quanto ha fatto sapere l’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf), il quale ha ricordato che «a dicembre scorso ha approvato un provvedimento per assicurare interventi assistenziali in favore dei pensionati residenti e degli iscritti – o loro superstiti – residenti o con attività lavorativa nei territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».

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L’importo dei contributi Enpaf

Quanti all’ammontare dei contributo, essi «saranno erogati in relazione ai danni alla persona, alla casa di abitazione o alla sede dell’esercizio (farmacia o parafarmacia) e a favore degli iscritti per i quali è intervenuta la cessazione o sospensione dell’attività lavorativa». Inoltre «non sono previsti preventivamente limiti di stanziamento, così come da normativa generale prevista dall’Ente per le calamità naturali. Sarà il Consiglio di amministrazione a stabilire, successivamente all’invio delle domande, lo stanziamento da impegnare e l’importo delle prestazioni da erogare».

I beneficiari dei contributi Enpaf per le calamità naturali in Toscana

Con riferimento ai beneficiari, tra essi rientrano «i farmacisti iscritti che abbiano subito danni all’abitazione principale o alla sede della farmacia o della “parafarmacia” che si trovi nei Comuni interessati dalla calamità naturale per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, subito un danno alla persona, subito un danno all’attività professionale». Inoltre «i farmacisti non più iscritti che, alla data dell’evento calamitoso, siano titolari di pensione diretta Enpaf ed abbiano subito gravi danni all’abitazione principale che si trovi, nei Comuni interessati dalla calamità naturale per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza», a cui si aggiungono «il coniuge superstite, convivente del farmacista di cui ai punti a) e b) deceduto a causa dell’evento calamitoso. In mancanza del coniuge, la prestazione assistenziale sarà erogata ai figli purché facenti parte, al momento dell’evento, del medesimo nucleo familiare del genitore deceduto». Infine «possono accedere al contributo assistenziale straordinario per grave evento dannoso i farmacisti iscritti che abbiano subito gravi danni all’abitazione principale o alla sede della farmacia o della “parafarmacia”, i farmacisti non più iscritti che, alla data dell’evento dannoso, siano titolari di pensione diretta Enpaf ed abbiano subito gravi danni all’abitazione principale».

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