Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un caso riguardante la pianificazione della rete farmaceutica territoriale respingendo l’appello proposto da un titolare di farmacia avverso una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche. Il Tar aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione ad agire. La controversia aveva a oggetto la delibera con cui un ente comunale aveva approvato l’istituzione di una nuova farmacia, portando il numero di esercizi presenti sul proprio territorio da due a tre e definendo le relative circoscrizioni territoriali. Con lo stesso atto, l’amministrazione aveva anche esercitato il diritto di prelazione per la gestione della nuova sede.

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Il cuore della controversia: la legittimazione ad agire

Il titolare di una farmacia situata in un comune confinante aveva impugnato la delibera comunale, sostenendo la propria legittimazione a ricorrere in virtù della prossimità della propria attività alla nuova sede, distante circa 250 metri. Il ricorrente aveva anche sollevato questioni di legittimità costituzionale e lamentato un vizio di incompetenza, affermando che il potere di programmazione spettasse all’organo consiliare e non alla giunta. Il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del primo giudice, ribadendo che la disciplina introdotta dal decreto liberalizzazioni ha attribuito ai singoli comuni la competenza esclusiva sulla pianificazione delle farmacie nel proprio territorio. Pertanto, il titolare di una farmacia ubicata in un comune differente non ha l’interesse legittimo a contestare le scelte di programmazione di un ente locale limitrofo.

Principi della programmazione territoriale e le distanze

La sentenza del Consiglio di Stato ha fornito chiarezza sull’applicazione della norma in materia. Viene stabilito che ciascun comune deve considerare esclusivamente il proprio territorio per la pianificazione delle sedi farmaceutiche, senza l’obbligo di considerare la collocazione di farmacie site in comuni vicini. La legittimazione a impugnare è dunque riconosciuta solo alle farmacie ubicate all’interno del perimetro comunale. Il Collegio ha inoltre precisato che il parametro delle distanze, fissato dalla legge in non meno di 250 metri, opera esclusivamente all’interno del territorio del singolo comune. Nel caso specifico, la distanza superiore a tale limite normativo è stata considerata un ulteriore elemento a sostegno della decisione.

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