servizi farmaceuticiIl Consiglio di Stato ha accolto un ricorso con il quale si chiedeva di riformare una sentenza del Tar della Lombardia, in merito alla revoca dell’incarico di direttore sanitario della farmacia unica di un paese in provincia di Bergamo, avvenuta nel 2009, nonché all’avvio della procedura di selezione del nuovo dirigente. La farmacia in questione era stata acquistata dal Comune un anno prima.

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Quindi era stato deliberato l’ingresso quale socio privato maggioritario di un farmacista, già assunto temporaneamente come direttore. Allo stesso «la giunta avrebbe dovuto cedere il 99% delle quote, procedendo altresì alla cessione dell’azienda farmaceutica alla istituita Società Gestione Servizi comunali S.r.l.». È stato quindi stipulato un contratto di affitto d’azienda per un anno, rinnovabile, fissando un canone di affitto. Tuttavia, dopo alcuni mesi, l’ente locale aveva deciso di risolvere il contratto di affitto di azienda per mancato pagamento del canone di locazione.

Al contempo, il sindaco a mezzo di lettera raccomandata senza numero di protocollo, aveva revocato l’incarico di direttore della farmacia al farmacista, sempre per «mancato pagamento delle somme dovute in forza dell’atto di accollo e mancato pagamento dell’affitto di azienda, contestando l’inadempimento agli obblighi di buona gestione della farmacia».

I giudici amministrativi di appello hanno accolto il ricorso, benché abbiano spiegato che «la vicenda desta non poche perplessità sotto l’aspetto della legittimità delle scelte operate dal Comune nella fase pregressa di attribuzione al professionista di una quota maggioritaria della Società Gestione Servizi Comunali Colere S.r.l.», poiché «dallo statuto della società si evince che trattasi di società a prevalente capitale pubblico ed è previsto il trasferimento di quote di partecipazione ad altre società con vincolo della proprietà pubblica, purché la partecipazione sia inferiore al 50%. L’avvenuta cessione del 99% delle quote della società al privato, sembra, pertanto, in palese contrasto».

Restano tuttavia fondati, secondo il Consiglio di Stato, i motivi di appello. In particolare, l’illegittimità di determinate scelte, ivi compresa quella legata alla risoluzione del contratto di affitto: «Trattandosi questione che afferisce all’organizzazione di un servizio, la risoluzione del contratto di affitto di azienda avrebbe dovuto essere preceduta da una determinazione dell’organo competente, da un atto di indirizzo del consiglio comunale».

Ciò poiché quest’ultimo «è l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente ed è competente per l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione».

Inoltre, anche l’avvio del procedimento di assunzione di un nuovo direttore è stato effettuato in modo sbagliato, secondo i giudici, poiché basato su una delibera della giunta e non del consiglio, «competente per l’assetto organizzativo dei servizi».

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