
Il candidato superstite ha deciso quindi di rivolgersi al Tar, che ha dichiarato di apprezzare la scelta della Regione nella «difficile problematica, condividendo pienamente la scelta di non escludere l’associato superstite per la premorienza dell’altro, ma di mantenerne appunto la partecipazione al concorso in “forma singola” e prendendo in considerazione soltanto i suoi titoli». Secondo il tribunale, spiega lo studio legale, «la soluzione è figlia di una “lettura estensiva” del comma 7 dell’art. 11 del decreto “Cresci Italia” che, come noto, consente ai vincitori in forma associata di sottrarsi all’obbligo di mantenere per dieci anni, “su base paritaria”, la gestione associata soltanto in caso di “premorienza” o “sopravvenuta incapacità” (ma anche, precisano in modo del tutto condivisibile i giudici fiorentini, nel caso di “eventi imprevedibili e non determinati dagli associati”)».
Secondo la sentenza, anzi, qualora tale interpretazione non fosse stata effettuata, il candidato avrebbe potuto essere escluso dal concorso, in quanto non più in possesso di tutti i titoli per parteciparvi in forma associata. Il fatto, dunque, di averlo “riclassificato” come candidatura singola, rappresenta «la soluzione che meglio contempera i due diversi interessi in apparente conflitto».
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