concorso straordinario farmacieIl mantenimento in pianta organica delle sedi istituite in occasione del concorso straordinario e non assegnate entro i termini di legge deve essere rivalutato nel procedimento biennale di revisione. A spiegarlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 101 del 12 aprile 2018. Federfarma ha ripercorso in una nota la vicenda, ricordando come essa riguardi la quarta sede farmaceutica del comune di Cividale del Friuli, che «era stata istituita con il procedimento straordinario di revisione della pianta organica previsto dal decreto legge 1/2012 sulla base della popolazione residente al 31/12/2010. Il provvedimento era stato ritenuto legittimo prima dal Tar del Friuli e poi dal Consiglio di Stato. Successivamente, tuttavia, con la nuova sede non ancora assegnata, il numero degli abitanti di Cividale aveva subito una sensibile diminuzione, cosicché alcuni farmacisti, nel 2015, chiesero al predetto Comune di rivedere la pianta organica e, ricevuto un diniego, ricorsero al Tar». Quest’ultimo aveva accolto il ricorso, spiegando che il Comune, decorsi i 12 mesi previsti dalla normativa, avrebbe dovuto procedere alla revisione ordinaria biennale della pianta organica. Il Tar ha ricordato che la Regione, da parte sua, «ha correttamente posto in evidenza che la suddetta sede, pur se legittimamente istituita, risultava assoggettata all’obbligo di revisione ordinaria, sicché il suo mantenimento all’interno della pianta organica, spirato il termine biennale, era inevitabilmente subordinato all’accertamento del requisito demografico da parte del Comune». A quel punto è stato quest’ultimo a ricorrere al Tar. L’associazione dei titolari di farmacia spiega di essere intervenuta «per sostenere la legittimità dello stralcio». E i giudici amministrativi si sono dimostrati concordi con tale linea, respingendo il ricorso del Comune, poiché «la Regione ha correttamente stralciato la sede non più suscettibile di assegnazione nel contesto della procedura straordinaria, essendo invece il Comune tenuto ad avviare la revisione ordinaria e, in caso di conferma della pianta organica, il procedimento di assegnazione appartenente alla competenza esclusiva della Azienda Sanitaria».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.