Il Consiglio di Stato ha respinto un appello presentato per chiedere la riforma della sentenza n. 9444 del 28 agosto 2017 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Quest’ultimo era stato presentato per chiedere di annullare la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria del 3 novembre 2014, n. G15435, con la quale venne approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio, unitamente alla graduatoria e ad una serie di atti conseguenti o correlati.

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Il farmacista ricorrente presso il Consiglio di Stato ha esposto di essere «titolare di una farmacia rurale e di un dispensario farmaceutico, e di essersi collocato in graduatoria al posto n. 1334, nonché al posto n. 230 tra i partecipanti in forma singola, rispetto al totale di n. 279 sedi disponibili a concorso». Secondo il professionista, sarebbe stata infatti erroneamente interpretata la legge 2 aprile 1968, n. 475, in modo da «compromettere la posizione dei farmacisti concorrenti in forma singola nella graduatoria definitiva mediante modalità di calcolo dei punteggi (derivanti dalla somma dei punteggi dei titoli conseguiti da ciascun associato e non dalla media dei punteggi conseguiti dai partecipanti in forma associata) idonea ad escludere o limitare il collocamento in posizione utile all’esito della procedura selettiva dei partecipanti in forma singola rispetto a quelli che hanno concorso in forma associata, i quali ultimi, rispetto al numero totale delle sedi disponibili risultano essere collocati in posizione utile nella graduatoria finale in numero assolutamente prevalente (n. 271) rispetto a quelli (n. 8) che hanno concorso in forma singola».

Secondo i giudici amministrativi, tuttavia, non c’è stata alcuna discriminazione. Lo studio legale Angelini Lucarelli di Avezzano ha sottolineato come il Consiglio di Stato abbia specificato in particolare che «la sommatoria dei titoli, prevista dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, e legittimamente applicata dalla Commissione, nel caso di specie, non ha avuto alcun effetto discriminatorio, escludente, nei confronti dei farmacisti che hanno concorso in forma singola e non associata al concorso, poiché, se è vero che il meccanismo del concorso straordinario intende favorire l’accesso alle sedi da parte dei farmacisti che, da soli, non vanterebbero un punteggio elevato, è pur vero che esso non ha effetto espulsivo nei confronti di quelli che, pur singolarmente, vantino però titoli rilevanti, tanto che il 2,87% dei concorrenti in forma singola, come ricorda lo stesso appellante, è riuscito a collocarsi utilmente in graduatoria».

Inoltre, non è possibile neppure affermare «che si tratterebbe di percentuale comunque esigua perché è ben evidente che la stessa ratio dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 mira ad incentivare l’aggregazione dei farmacisti con minore esperienza – o, se così si vuol dire, “più giovani” – per consentire loro di conseguire in forma associata l’assegnazione di una sede farmaceutica». In altre parole, «la ratio, intesa ad aprire il “mercato” delle sedi farmaceutiche alla gestione di soggetti che, singolarmente e in via ordinaria, difficilmente potrebbero accedervi, non estromette i farmacisti dotati, singolarmente, di maggiore esperienza, che non solo, come ha ben rilevato la sentenza impugnata, possono scegliere di partecipare anche essi al concorso straordinario in forma associata, cumulando i titoli, ma possono comunque concorrere all’assegnazione delle sedi in via ordinaria, secondo le norme generali dell’ordinamento generale farmaceutico».

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