concorso straordinario farmacie consiglio di statoIl Consiglio di Stato ha respinto un ricorso con il quale il titolare di una farmacia ha chiesto di riformare una sentenza del Tar dell’Umbria in materia di revisione della pianta organica del comune di Aquasparta (provincia di Terni). «Con delibera consiliare il Comune, preso atto che al 31 dicembre 2010, risultava residente una popolazione di 5.173 abitanti e che era in esercizio solo una farmacia nel centro storico, si avvaleva della facoltà di istituire una seconda farmacia al fine di migliorare il servizio farmaceutico nell’area periferica, individuandone l’ambito di pertinenza in quello comprendente la frazione Portaria e la zona industriale “Le capanne”, prossima al confine con il territorio del comune di Todi».

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Il titolare ricorrente, con una raccomandata nel 2013 segnalò che la popolazione si era ridotta negli anni successivi e per questo chiese di revocare la nuova istituzione (con la conseguente eliminazione dall’elenco messo a concorso dalla regione). «Rimasti inerti sia il Comune sia la Regione Umbria, la farmacia proponeva ricorso al Tar, chiedendo che dichiarasse illegittimo il silenzio tenuto dal Comune sulla istanza di provvedere alla obbligatoria revisione biennale della pianta organica farmaceutica entro il dicembre 2012, ma il Tar, con sentenza n. 11 del 13 gennaio 2015, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che il Comune non era competente a pronunciarsi sulla istanza di rideterminazione del numero delle sedi farmaceutiche.

Con successiva istanza del 13 aprile 2015 la farmacia Brutti, preso atto che nel novembre 2014 il numero dei residenti si era ulteriormente ridotto a 4.857 abitanti, diffidava la Regione a procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Acquasparta, sopprimendo la seconda farmacia ed eliminandola dal numero delle farmacie da assegnare con il bando del 2013. Dopo alcuni mesi di vana attesa della risposta da parte della Regione, la farmacia proponeva un nuovo ricorso al Tar avverso il silenzio tenuto dalla Regione, ma il giudice di primo grado lo dichiarava improcedibile, in quanto, nelle more del giudizio, la Regione Umbria, aveva individuato nel Comune di Acquasparta il soggetto obbligato a rispondere all’istanza in questione».

Eppure il Comune «insistendo nel ritenere che la revisione biennale della pianta organica farmaceutica rientrasse nella competenza della Regione Umbria, chiedeva alla medesima di provvedere a rivedere la pianta organica entro il dicembre 2016 e, quindi, ad eliminare la seconda sede farmaceutica dall’elenco delle farmacie messe a concorso. Nelle more la Regione ha portato a compimento il concorso straordinario indetto nel 2013 per l’assegnazione di 39 sedi farmaceutiche (tra cui la seconda farmacia neoistituita ad Acquasparta), approvandone la graduatoria finale con determinazione dirigenziale 3 gennaio 2017, n. 11».

Contro quest’ultima il farmacista ha presentato un ulteriore ricorso, anch’esso dichiarato inammissibile. Di qui la richiesta di pronunciamento da parte del Consiglio di Stato: da parte sua, Regione Umbria ha spiegato che l’appellante avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la delibera comunale del 2012. Inoltre, «la rilevata eventuale diminuzione della popolazione, al di sotto del rapporto richiesto per le sedi farmaceutiche operanti nel Comune, non sarebbe di per se stessa una ragione sufficiente a determinare l’obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche risultanti in esubero, specie nell’ipotesi in cui tali farmacie siano state inserite nell’elenco di quelle messe a concorso ai sensi dell’art.11 del d.l. n.1/2012, stanti le legittime aspettative di coloro che hanno partecipato alla selezione de qua». Secondo i giudici, «considerato che il richiamato decremento demografico si sarebbe già registrato al 31 dicembre 2011, la farmacia ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente quantomeno la determinazione regionale del 2013, che approvava il bando del concorso straordinario, inserendo la contestata seconda sede tra quelle da mettere a concorso».

«Peraltro – prosegue il massimo grado della giustizia amministrativa – anche a voler considerare la rilevanza retroagente del calo demografico esso non avrebbe consentito la soppressione della seconda farmacia, in quanto, nel frattempo, con determinazione dirigenziale 11 marzo 2016, n. 1917, la Regione aveva pubblicato la graduatoria, pur se provvisoria, del concorso per l’assegnazione della seconda farmacia, cui faceva seguito quella definitiva approvata con determinazione 3 gennaio 2017, n. 11, perfezionando, quindi, in capo ai vincitori un affidamento nell’assegnazione della sede, che la stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante ha considerato degno di tutela».

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