concorso-straordinario-farmacie«La problematica è già particolarmente delicata e, anche in considerazione degli interessi sottesi, risulta ulteriormente complicata dalle numerose e differenti pronunce giurisdizionali, che si sono succedute». Il sottosegretario al ministero della Salute Davide Faraone ha risposto nel pomeriggio di martedì 24 ottobre ad un’interrogazione parlamentare presentata in merito alla questione dell’assegnazione del punteggio in favore dei farmacisti rurali, nell’ambito del concorso straordinario per nuove farmacie. Il membro del governo ha ricordato cosa prevede la normativa e ripercorso le differenti pronunce del Tar, fino alla ormai celebre sentenza del Consiglio di Stato n. 5667 del 2015 «che, nel pronunciarsi in merito a un concorso ordinario, ha statuito il principio secondo cui la maggiorazione prevista per l’attività svolta nelle farmacie rurali debba essere sommata e non inclusa nei 35 punti previsti per la valutazione dell’attività professionale. Secondo i giudici, infatti, una diversa interpretazione porterebbe a privilegiare coloro che hanno un’anzianità più bassa e a penalizzare, invece, coloro che sono in possesso di un’anzianità superiore determinando, con ciò, conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità». Faraone spiega che il ministero «si è rivolto all’Avvocatura generale dello Stato al fine di acquisire il relativo parere sulla corretta interpretazione dell’articolo 9 della legge citata. Essa, nel prendere atto delle notevoli incertezze interpretative e dell’esigenza di non vanificare le finalità sottese al concorso, ha ritenuto che non fosse sufficiente l’ipotesi prospettata dal ministero e, cioè, di risolvere la questione con un atto di indirizzo di natura amministrativa e che, invece, fosse massimamente auspicabile un intervento normativo chiarificatore che possa indicare la corretta interpretazione fra quelle individuate dalla giurisprudenza».
«È ferma intenzione del dicastero – ha concluso – sostenere l’approvazione di una disposizione normativa di interpretazione autentica in grado di chiarire, senza più alcun dubbio, che debbano valere anche per il concorso straordinario i criteri di attribuzione dei punteggi ed i relativi tetti già fissati con DPCM 30 marzo 1994, n. 268. A conferma della serietà dell’anzidetto impegno, desidero far presente che sussistono già ipotesi emendative in tal senso al testo del Ddl in tema di sperimentazione clinica dei medicinali; emendamenti che, come ho appena detto, riceveranno il convinto e forte sostegno del ministero nell’auspicio che essi possano essere approvati unitamente all’intero disegno di legge».

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