concorso straordinarioIl Consiglio di Stato ha espresso un parere su un ricorso straordinario al presidente della Repubblica, proposto da una farmacista contro la Regione Toscana e il Comune di Empoli. La vicenda, ricordano i giudici, riguarda «l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento dirigenziale n. 12710 del 4 settembre 2017 emesso dalla Regione, recante la decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 13 del Comune di Empoli». Si chiedeva inoltre di annullare «il parere urbanistico espresso il 9 marzo 2017 da parte del dirigente del settore tecnico del Comune di Empoli» e «il diniego manifestato per fatti concludenti (senza l’adozione di un provvedimento espresso) dal Comune di Empoli in ordine all’istanza d’installazione convenzionata di struttura prefabbricata in cui ubicare la farmacia nell’ambito della sede farmaceutica n. 13 trasmessa dalla ricorrente in data 7 aprile 2017», oltreché «il provvedimento eventualmente reso dalla Regione Toscana, a seguito della disposta decadenza della ricorrente, di assegnazione della sede n. 13 del Comune di Empoli ad altro graduato».
La farmacista aveva infatti partecipato in forma singola al concorso straordinario per l’assegnazione di 131 nuove sedi farmaceutiche. «Una volta comunicata l’assegnazione, la professionista si è attivata per reperire i locali idonei all’esercizio della farmacia e, non avendone trovato di disponibili, il 18 febbraio 2017 ha presentato al Comune di Empoli una proposta d’installazione convenzionata di una struttura prefabbricata». Idea che è stata però rifiutata. Ne è conseguita la decadenza dall’assegnazione della sede per decorrenza dei termini. Per questo la farmacista ha impugnato i provvedimento. Secondo il Consiglio di Stato, «il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di sede farmaceutica, in base all’articolo 14, comma 4, della legge della Regione Toscana 25 febbraio 2000, n. 16 ha la funzione d’impedire che una volta assegnata la sede il farmacista rimanga inerte per un eccessivo periodo di tempo omettendo di attivare il servizio. Poiché lo svolgimento di questo attiene ad un interesse pubblico preminente, è stato previsto che a quello inerte subentri altro farmacista più solerte, nell’abito della graduatoria concorsuale svolta». Nel caso specifico, «l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la posizione della ricorrente, che aveva cercato d’individuare una soluzione prospettandola al Comune. In altri termini, il superamento del periodo di sei mesi consentiti per aprire la farmacia nella sede assegnata non è imputabile alla ricorrente e di tanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, in base al generalissimo principio secondo il quale nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto a lui non imputabile».

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