concorso straordinario CampaniaIl Tar della Campania ha dichiarato in parte improcedibile, in parte ha respinto un ricorso presentato contro l’amministrazione regionale nel quale veniva richiesto l’annullamento della graduatoria generale provvisoria del concorso ordinario per sedi farmaceutiche indetto con d.d. 13/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 dell’8 luglio 2013, nonché di una serie di altri documenti ad essa connessi. L’azione legale era stata presentata da due partecipanti, che erano risultati rispettivamente non idoneo e classificato 345esimo, lontano dalle posizioni utili per l’assegnazione di una sede. I ricorrenti avevano puntato il dito contro la nomina della Commissione esaminatrice, sottolineando come fosse previsto che di essa facessero parte due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in una farmacia aperta al pubblico, designati dall’Ordine dei farmacisti. «Ciò in quanto – hanno spiegato i giudici – ad avviso dei ricorrenti, l’Ordine della provincia di Avellino sarebbe stato completamente estromesso dalla nomina di tali due membri». Inoltre, «le funzioni di coordinamento dell’attività procedimentale sarebbero state delegate ad un organo incompetente atteso che nessuna norma di legge contemplerebbe un delegato regionale della Fofi che possa essere destinatario di attribuzioni riservate ai singoli Ordini professionali». I giudici amministrativi nella loro sentenza hanno effettuato una lunga analisi della procedura e delle regole che la governano, traendo alla fine la conclusione che le obiezioni avanzate dai due concorrenti non sono fondate. Secondo il tribunale, infatti, il metodo utilizzato è stato coerente con il principio di economicità processuale; inoltre, se è vero che la procedura dispone che «la designazione dei due farmacisti, uno titolare di farmacia, l’altro esercente in farmacia aperta al pubblico, dovrà avvenire congiuntamente dagli ordini provinciali», essa prevede anche che «in caso di mancata congiunta designazione, entro 15 giorni dalla richiesta, tale designazione verrà richiesta alla Fofi». Quest’ultima ha commentato la vicenda spiegando che «il Tar ha evidenziato, tra l’altro, che la mancata designazione congiunta da parte degli Ordini provinciali coinvolti è stata sanata con l’intervento della Federazione, per il tramite del delegato regionale (nella persona del Dr. Ferdinando Foglia, che a suo tempo rivestiva tale ruolo), nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal bando di concorso. I giudici hanno, infatti, riconosciuto la legittimità dell’operato del delegato regionale della Federazione, che, nell’ottica di leale collaborazione, è intervenuto, richiedendo per le vie brevi agli Ordini provinciali interessati la designazione dei componenti della Commissione di concorso». La Fofi ha perciò espresso «piena soddisfazione» per l’esito.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.