Il Tribunale amministrativo regionale della Campania si è pronunciato su un ricorso presentato da due farmaciste contro la loro esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in Campania. Le ricorrenti contestavano il provvedimento regionale che aveva confermato la loro estromissione dalla procedura concorsuale a causa della cessione, della quota di una società in accomandita semplice titolare di una farmacia urbana.
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Cessione avvenuta nel decennio precedente alla partecipazione al concorso
Nella sentenza, il Tar Campania ha richiamato i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l’articolo 12, comma 4, della legge n. 475/1968 trova applicazione anche nel caso di cessione di quote di società di persone titolari di farmacie. Tale norma, infatti, mira a evitare che la disponibilità degli esercizi farmaceutici dipenda in larga parte dalle decisioni dei farmacisti stessi, sottraendola alla dinamica concorsuale. La ratio della disposizione è quella di impedire che i farmacisti possano monetizzare più sedi ottenute tramite diversi concorsi.
Respinto anche la questione di legittimità costituzionale sollevata
Il Tar ha quindi respinto le argomentazioni delle ricorrenti, che sostenevano la non applicabilità del divieto nel caso di cessione di quote minoritarie di una società in accomandita semplice appartenente allo stesso nucleo familiare. Secondo i giudici amministrativi, infatti, ai fini dell’operatività della causa di esclusione, risultano irrilevanti le modalità di acquisto della farmacia, i legami personali tra cedente e cessionario e l’entità del prezzo di cessione. Ciò che conta è il confronto tra la situazione di partenza (titolarità pro quota della farmacia) e quella attuale (assenza di quote). Il tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che essa operi un giusto bilanciamento tra interessi privati e pubblici.
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