La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato alcune modifiche ai criteri di partecipazione al concorso pubblico regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, bandito nell’aprile 2023. La delibera 1584 dell’8 luglio 2024 è intervenuta in autotutela per circoscrivere la portata di una precedente delibera del 24 giugno, per allinearsi ai principi sanciti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. La Regione, dunque, ha chiarito che non potranno partecipare utilmente al concorso, e dovranno essere esclusi, i farmacisti che nel decennio precedente abbiano trasferito la titolarità individuale della propria farmacia, a titolo oneroso o gratuito, ad altro titolare o società. L’esclusione si applica anche a chi ha ceduto la propria quota di una società costituita per la gestione associata di una farmacia ottenuta tramite un precedente concorso straordinario.
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Quando non si applica la preclusione decennale
La Giunta ha poi specificato che la preclusione decennale non si applica invece ai farmacisti che abbiano ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure ricevute per successione, donazione o altri atti di liberalità. Nella delibera, inoltre, la Regione ha ribadito che il requisito del mancato trasferimento di titolarità nel decennio precedente deve essere mantenuto fino al momento dell’autorizzazione all’apertura della nuova farmacia assegnata.
Chiarimenti su co-titolarità e rinunce
La delibera ha inoltre fornito anche chiarimenti sul caso di co-titolarità o titolarità di quota di società costituita per la gestione associata di una farmacia ottenuta tramite concorso straordinario. In tale situazione, è possibile la rinuncia con conseguente partecipazione a un nuovo concorso, a condizione che la rinuncia sia effettuata da tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia torni nella disponibilità pubblica per una nuova assegnazione. Si rimanda alla delibera nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
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