concorso straordinario farmacie consiglio di statoIl Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato per chiedere la riforma di una sentenza del Tar del Lazio concernente l’approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di n. 271 sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Lazio.

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Una farmacista aveva infatti partecipato alla selezione ed, all’esito del relativo scrutinio, ritenendo di essere stata illegittimamente piazzata al 562esimo posto, con punteggio complessivo di 41,11. Quindi una revisione della graduatoria l’aveva fatta salire al 559esimo posto. La professionista ha impugnato l’atto, poiché a suo avviso non sarebbero stati valutati correttamente alcuni titoli: un “corso di perfezionamento biennale” in omeopatia (diploma di farmacista esperto in omeopatia, presso la confederazione internazionale di omeopatia della durata di due anni) e alcuni “corsi di aggiornamento professionale”, nonostante avessero una durata superiore alle 8 ore, con conseguente diritto all’assegnazione di un punteggio di 0,50 rispetto al punteggio riconosciuto, pari a 0,11». Il punteggio, secondo la farmacista, avrebbe dovuto essere dunque di 42,32 e la posizione rivista al 226esimo posto. I giudici di secondo grado hanno spiegato che «l’art. 8 del bando di concorso faceva espressamente rinvio al DPCM n. 298/1994, recante il regolamento per la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione delle sedi farmaceutiche».

Quindi il tribunale ha ricordato che è assodato ormai «il principio, affermato rispetto ai concorsi pubblici e qui replicabile per omogeneità di materia, secondo cui le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere». «In tal senso la Commissione esaminatrice, avvalendosi delle prerogative fissate dallo stesso bando di gara, qui non in contestazione, ha integrato, nei termini suesposti, la disciplina di cui al DPCM n. 298/1994».

Nello specifico, «rispetto alla mancata valutazione del “corso di perfezionamento biennale” in omeopatia, il Collegio rileva come l’impostazione privilegiata dalla Commissione si muova essenzialmente nel solco tracciato dal richiamato DPCM che, quanto ai titoli di studio, circoscrive l’ambito dei titoli di perfezionamento post lauream perimetrandolo in funzione, da un lato, dei soggetti accreditati al loro rilascio e, dall’altro, dell’attinenza con l’attività di settore. Ed, invero, l’articolo 6 comma 1 del d.p.c.m. 298/1994 assegna rilievo alle specializzazione universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche».

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