concorso-straordinario-farmacieIl Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile un ricorso con il quale si chiedeva di riformare la sentenza n. 8005 del 7 luglio 2017 del Tar del Lazio: a quest’ultimo era stato chiesto di annullare una determinazione della Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria del 3 novembre 2014 con la quale si approvava la graduatoria degli idonei al concorso straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sul territorio regionale. Il farmacista che aveva fatto ricorso, infatti, aveva partecipato in associazione collocandosi in tredicesima posizione: fatto dovuto a suo avviso «dalla illegittima attribuzione dei punteggi ad alcuni controinteressati per titoli che, a rigore, non erano valutabili o che comunque sarebbero dovuti essere valutati con un punteggio inferiore». Il farmacista reclamava perciò la settima posizione. I giudici ricordano che nel 2016 la Regione Lazio «ha assegnato la terza sede farmaceutica – la n. 735 del Comune di Roma – all’appellante e alla sua associata, ma tale assegnazione è stata da lui contestata con motivi aggiunti, con i quali ha lamentato che tale assegnazione fosse illegittima perché effettuata non in favore della costituenda società, ma in contitolarità pro indiviso e, inoltre, perché sottoposta a condizioni decadenziali illegittime e, cioè, a condizione del rigetto, con sentenza definitiva, di tutti i giudizi pendenti, compreso il suo stesso ricorso». Il Tar aveva però già dichiarato improcedibile quest’ultimo.
Il Consiglio di Stato ha quindi sentenziato che «all’appellante collocatosi nella tredicesima posizione della graduatoria, è stata assegnata, come si è detto, la terza sede farmaceutica in ordine di preferenza – la n. 735 del Comune di Roma – mentre la prima sede – la n. 729 del Comune di Roma – è stata assegnata alla candidatura collocatasi nella terza posizione della graduatoria e la seconda sede – la n. 806 del Comune di Roma – è stata assegnata alla candidatura collocatasi nella quinta posizione della graduatoria stessa». Ne consegue che «anche qualora l’odierno appellante, per effetto dell’accoglimento delle censure dedotte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si collocasse nella settima posizione, gli spetterebbe sempre e comunque, nella ipotesi a lui più favorevole, la terza sede farmaceutica». E dal momento che «il candidato che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria», i giudici del massimo grado amministrativo hanno assunto la loro decisione di improcedibilità.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.