
Il Consiglio di Stato ha quindi sentenziato che «all’appellante collocatosi nella tredicesima posizione della graduatoria, è stata assegnata, come si è detto, la terza sede farmaceutica in ordine di preferenza – la n. 735 del Comune di Roma – mentre la prima sede – la n. 729 del Comune di Roma – è stata assegnata alla candidatura collocatasi nella terza posizione della graduatoria e la seconda sede – la n. 806 del Comune di Roma – è stata assegnata alla candidatura collocatasi nella quinta posizione della graduatoria stessa». Ne consegue che «anche qualora l’odierno appellante, per effetto dell’accoglimento delle censure dedotte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si collocasse nella settima posizione, gli spetterebbe sempre e comunque, nella ipotesi a lui più favorevole, la terza sede farmaceutica». E dal momento che «il candidato che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria», i giudici del massimo grado amministrativo hanno assunto la loro decisione di improcedibilità.
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