concorsi farmacieIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto un ricorso presentato per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Comune di Casalnuovo di Napoli col quale nel 2017 fu negato il rilascio di una certificazione richiesta da una farmacista, nonché di una deliberazione di revisione della pianta organica risalente al 2012. La farmacista aveva infatti partecipato al concorso ordinario bandito nel 2009 dalla Regione Campania, risultando tra i vincitori, al 24esimo posto. La professionista aveva quindi scelto la sede, chiedendo al Comune il rilascio della certificazione «attestante il rispetto della distanza di almeno 200 metri dalla farmacia più vicina, il soddisfacimento delle esigenze della popolazione e l’inserimento dei locali prescelti». Il rilascio però è stato appunto negato perché «la pianta organica delle farmacie anno 2012 pur contemplando la via nell’ambito delle sedi farmaceutiche, non individua la detta strada tra quelle sulle quali è previsto l’insediamento».

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La ricorrente ha eccepito però «di aver rispettato sia l’obbligo di allocare l’esercizio all’interno del perimetro delimitante la sede farmaceutica di pertinenza che quello sulla distanza minima di 200 metri dagli altri esercizi, e di aver tenuto anche conto della necessità di soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». Ha ritenuto poi «l’illogicità della scelta di selezionare solo poche arterie stradali ove posizionare la nuova farmacia, anche in relazione alle caratteristiche delle medesime (alcune sarebbero a senso unico di marcia, altre prive di adeguata illuminazione o di parcheggi)». E ha evidenziato «la disparità di trattamento con gli altri operatori, in quanto le limitazioni varrebbero solo per alcune sedi». I giudici hanno tuttavia osservato come la legge disponga che «al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate».

Ne consegue che «al fine di soddisfare in modo più equilibrato le esigenze degli abitanti della zona», l’amministrazione può «scendere più nel dettaglio nell’ambito della potestà pianificatoria rimessa alle sue cure». Per cui, «la evocata libertà di scelta del farmacista all’interno del perimetro della zona assegnata non è assoluta, potendo essere limitata dal potere di pianificazione dell’amministrazione comunale, che persegue l’obiettivo di garantire a tutti i potenziali utenti del servizio parità di condizioni di accesso al medesimo, attraverso una equa distribuzione delle farmacie sul territorio».

Nel caso specifico, per il Tar, «la scelta di individuare gli assi viari ove ubicare l’esercizio non appare immotivata o manifestamente irragionevole, in quanto tale individuazione risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, alla quale concorrono numerosi fattori diversi».

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