L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla questione del numero di sedi assegnabili ad un singolo farmacista nell’ambito del concorso straordinario. L’organismo di giustizia amministrativa ha ricordato che «la legge n. 27 del 2012 ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario. Sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede; tale regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che “per” la gestione associata, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede».

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Si è così risposto ad una richiesta della Regione Siciliana dell’agosto del 2019. Il Consiglio di Stato ha precisato inoltre che la legge prevede anche che «ciascun candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione della farmacia in non più di due regioni o province autonome». Ciò al fine di «favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico». Inoltre, «a tale essenziale fine il decreto legge n. 1 del 2012 ha previsto espressamente che non possano partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) e, cioè, di farmacia rurale sussidiata e di farmacia soprannumeraria».

«È quindi chiaro – prosegue la pronuncia – che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano già titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente». Un’interpretazione diversa, «non solo si porrebbe in contrasto con l’interpretazione letterale della disposizione in esame, ma anche sul piano teleologico con la ratio della previsione stessa, che è quella già ricordata di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge». Il Consiglio di Stato aggiunge poi che «l’ottenimento di ben due sedi concretizzerebbe un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato». Quanto alla gestione associata, essa «indica solo la finalità della partecipazione in forma associata o, se si preferisce, cumulativa, non già una realtà esistente (del resto impossibile prima che la sede sia ottenuta), sicché è vano sul piano cronologico, prima che ancora errato sul piano giuridico, discettare se la gestione associata sia un quid diverso e ulteriore rispetto ai singoli farmacisti associati o un tertium genus rispetto alla gestione individuale o collettiva».

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