punteggio-ai-ruraliAddio sentenza del 2015: il Consiglio di Stato, in una pronuncia datata 16 gennaio 2018 e pubblicata il 22 febbraio, si è allineato sulla posizione assunta di recente dal legislatore in materia di punteggio massimo attribuibile ai farmacisti rurali nell’ambito dei concorsi per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. Come noto, infatti, la legge Lorenzin e quella di Bilancio avevano chiarito la questione, dopo anni di ricorsi amministrativi, disponendo che «il punteggio massimo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221». Il che significa che non può essere sforato il limite complessivo di 35 punti attribuibili a ciascun candidato. Al contrario di quanto era stato indicato, appunto, dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo, infatti, ha spiegato nell’ultima sentenza di «non poter condividere le conclusioni alle quali era pervenuta la III Sezione nel 2015. Le stesse infatti si fondano sull’assunto (non dimostrato, ma dato per pacifico) che l’art. 9, l. n. 221 del 1968 (secondo cui “ai farmacisti, che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”) abbia previsto solo un tetto massimo di 6,50 punti per il servizio presso farmacie rurali, ma non anche che questo punteggio, sommato a quello assegnato per l’esperienza professionale, non potesse comunque superare i 35 punti (con 7 punti massimo per ognuno dei 5 componenti la commissione di concorso) previsti dalla l. n. 362 del 1991 e dall’art. 5, d.P.C.M. n. 298 del 1994». Nel merito, secondo i giudici, il combinato disposto delle due norme, «lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un “premio” al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni».

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