concorsi e punteggi tarIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato un ricorso presentato per chiedere di annullare il decreto n. 6114 del 27 maggio 2016, emesso dal dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione, avente ad oggetto l’emanazione e la pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico straordinario. Un gruppo di tre farmaciste associate ha ricevuto infatti un punteggio di 42,5, posizionandosi 111esimo. Le professioniste lamentavano il fatto che non sarebbero stati riconosciuti alle stesse, rispettivamente, un punto per le pubblicazioni, un punto per l’idoneità nazionale a dirigente farmacista e 1,5 punti per una seconda laurea in CTF. Inoltre, spiegano i giudici, «a fronte di rettifica della graduatoria da parte della Regione Calabria alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2015 relativa al punteggio aggiuntivo per le farmacie rurali la parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti lamentando il mancato riconoscimento alle ricorrenti della maggiorazione per la ruralità».

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Su quest’ultimo punto il Tar ha ricordato che la legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede, all’art. 16, che «il punteggio massimo è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione. Il legislatore ha quindi fatta propria l’interpretazione già affermatasi in giurisprudenza. Avendo l’associazione già ottenuto 35 punti per l’esperienza professionale essa non poteva, pertanto, ambire ad ulteriore maggiorazione». Quanto alle pubblicazioni, quelle eventualmente rilevanti devono riguardare «materie oggetto di esame nelle procedure ordinarie che lo prevedono: farmacologia, farmacognosia, tossicologia, tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica, farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia, legislazione farmaceutica, diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Materie cui non sono sussumibili gli articoli presentati da una delle concorrenti», ovvero scritti su “la responsabilità del farmacista” e la “tutela risarcitoria dei clienti danneggiati dalla malpractice del farmacista”.

Per quanto riguarda poi la seconda laurea, esso va riferita al singolo professionista candidato e non all’associazione. Infine, in riferimento all’idoneità nazionale a farmacista dirigente, il tribunale ha spiegato che «la commissione ha, in particolare, escluso il punteggio motivando non essere l’idoneità prodotta dalle concorrenti quella disciplinata dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979. Ebbene, l’idoneità nazionale a farmacista dirigente cui fa riferimento il DPCM 298/1994 è quella istituita decreto 761, che è stata abrogata dalla legge 4/1997, data precedente alla idoneità conseguita dalle farmaciste».

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