alliance healthcareL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato sul bollettino settimanale del 21 agosto 2017 la propria delibera in merito all’operazione di concentrazione tra Alliance Santé Participations S.A. e Alliance Healthcare Italia S.p.A. «La prima è una holding di partecipazioni di diritto lussemburghese – spiega il Garante – il cui capitale sociale è interamente detenuto da NEWCIP S.A., anch’essa società lussemburghese, soggetta al controllo esclusivo di una persona fisica. Nel 2016 ha realizzato un fatturato consolidato di circa 700-1.000 milioni di euro per vendite nell’Unione europea». La seconda è invece «una società di diritto italiano principalmente attiva nella distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio di specialità medicinali (tramite anche alcune società controllate), oltre ad essere licenziataria per la commercializzazione in Italia di prodotti parafarmaceutici». «L’operazione di concentrazione notificata – precisa l’autorità – consiste nell’acquisizione da parte di Alliance Santé Participations del controllo esclusivo di Alliance Healthcare Italia, tramite l’acquisizione del 50% delle quote di partecipazioni di Sprint Acquisitions Holdings Limited (che controlla l’azienda “target”, ndr) in possesso del fondo di investimento statunitense KKR&Co (l’altra metà è già nelle mani di di Alliance Santé Participations, ndr). Le attività interessate dall’operazione sono: la distribuzione all’ingrosso di farmaci e parafarmaci sul territorio italiano; la vendita ai dettaglio, tramite esercizi farmaceutici, di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici sul territorio italiano; il mercato a monte della produzione e commercializzazione di prodotti». «La società acquirente – ha concluso il Garante – non detiene alcuna partecipazione (ulteriore a quella già di suo possesso in Alliance Healthcare Italia) in entità attive in tali mercati o in mercati ad essi verticalmente connessi e solamente la società acquisita e le società da essa controllate risultano attive nei mercati interessati. In assenza di qualsiasi sovrapposizione orizzontale o di effetto attuale o potenziale di integrazione verticale tra le attività delle società coinvolte nell’operazione, essa non appare suscettibile di sollevare alcuna preoccupazione di carattere concorrenziale».

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