codice-deontologico-del-farmacistaIl Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, che si è tenuto il 7 maggio 2018, ha approvato il nuovo Codice deontologico della professione. Il documento è composto da 40 articoli, divisi in 15 titoli e presenta in appendice il Giuramento del farmacista del 2005. Nella sua relazione illustrata presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis, a Roma, il presidente della Fofi Andrea Mandelli ha sottolineato come fosse «necessaria una profonda revisione del Codice Deontologico». La bozza uscita dal lavoro della Commissione è stata inviata ai membri del Consiglio lo scorso 14 marzo, così da poter raccogliere le osservazioni entro la fine di aprile. «Il testo – ha aggiunto il dirigente – ha tenuto conto dei molti mutamenti intervenuti nella pratica professionale. Il venir meno della riserva della titolarità al professionista (imposto dalla legge sulla Concorrenza, ndr) ha reso necessaria una più dettagliata articolazione dei principi di autonomia del farmacista nei confronti di considerazioni estranee all’azione secondo scienza e coscienza. Ma la stessa articolazione si è resa necessaria anche in considerazione dell’ampliarsi dell’intervento del farmacista nel processo di cura». È per questo che alla lettera d del primo comma dell’articolo 3, intitolato “Libertà, indipendenza e autonomia della professione”, si spiega che «nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza il farmacista deve assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute». Un riferimento dunque esplicito alla presa in carico, «ma anche – ha osservato ancora Mandelli – l’impegno a perseguire il principio di universalità della tutela della salute che rappresenta la base del Servizio sanitario nazionale, ma anche della nostra Carta Costituzionale». Inoltre, all’articolo 10 (“Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica”), è specificato che «il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale». Il professionista, poi, «collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica». «Il disegno culturale che ha guidato questa revisione – ha concluso il presidente della Fofi – è dunque duplice: raccordare i principi intangibili della deontologia alle mutate condizioni in cui il farmacista si trova a operare (in particolare quello di comunità ma non solo) e, dall’altra parte, inserire la nuova frontiera della pratica professionale tra i temi eticamente rilevanti».

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