farmaci scaduti«Sulla questione dei farmaci scaduti in farmacia l’avvocato Francesco Cavallaro giustamente critica la norma, che io avevo già stigmatizzato nel febbraio del 2015 quando fu proposta come emendamento ad una legge allora in corso di approvazione. L’emendamento non fu approvato ma ora è entrato nell’art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (nota come “Lorenzin”)». Maurizio Cini, presidente dell’Asfi e docente presso l’università di Bologna, ha commentato con queste parole l’analisi espressa sul portale IusFarma dal legale secondo la quale, come riportato da FarmaciaVirtuale.it, la nuova normativa può comportare una situazione paradossale, nella quale i farmacisti potrebbero essere sempre puniti. «Se i medicinali scaduti presenti in farmacia sono conservati con modalità tali da non escludere la loro destinazione alla dispensazione al pubblico – ha spiegato – restano applicabili, come in passato, le sanzioni previste dagli articoli 443 e 452 del codice penale; se invece i medicinali scaduti, per la loro quantità assoluta o relativa e/o per le modalità di conservazione, sono detenuti in modo da escludere la loro destinazione al commercio, è applicabile la sanzione amministrativa».
«Cavallaro – osserva Cini – giustamente sottolinea le circostanze che permetterebbero la depenalizzazione, a fronte di una sanzione amministrativa da euro 1500 a euro 3000, ma secondo circostanze pesantemente condizionate da una valutazione soggettiva. Valutazione soggettiva che potrebbe sconfinare addirittura nell’arbitrio». Il docente ricorda quindi il testo della norma e sottolinea i punti interrogativi che essa pone quando indica una serie di criteri di valutazione: «Se i medicinali sono anche conservati in modesta quantità (ma chi lo decide quando la quantità è modesta?), sono conservati con determinate modalità (quali?) e l’ammontare complessivo delle riserve (quelle del singolo medicinale scaduto o quelle dell’intera farmacia?) in modo tale che si possa concretamente escludere la loro destinazione per il commercio (ma chi decide se si può escludere o meno la destinazione per il commercio?). Ad esempio una confezione di aspirina scaduta rinvenuta nel cassetto del banco di vendita, a fronte di una farmacia priva totalmente di altri scaduti, può rientrare nell’ipotesi della sola sanzione amministrativa? A mio avviso no! Se è nel cassetto del banco è destinata alla vendita, no?». Inoltre Cini evidenzia problemi logistici noti ai farmacisti: «Chi non ha una sola confezione di medicinale stupefacente scaduto? Ovviamente non se ne può disfare se non quando la Asl si presenterà per la constatazione della giacenza affidando al farmacista la custodia fino alla materiale distruzione. Ma in quel momento accerta e verbalizza la presenza di medicinali scaduti, ancorché ben impacchettati e con su scritto “scaduti non vendibili – in attesa di distruzione”. Certamente questa precauzione gli eviterà la denuncia penale ma non la sanzione amministrativa a pena, per gli ispettori, la commissione del reato di omissione di atti d’ufficio». Il docente, infine, sottolinea come nella prossima legislatura sia necessaria una revisione: «Occorre fare un ottimo rammendo, sostituendo la brutta pezza».

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