Dopo l’Ordine dei farmacisti di Belluno, che aveva “bacchettato” i propri iscritti per l’uso “difforme” dei sistemi premiali, comprese le carte fedeltà e i sistemi di cashback applicati al mondo della farmacia, questa volta ad intervenire sulla problematica fornendo chiarimenti interpretativi è Federfarma. Come è noto, il fenomeno del “cashback”, proveniente dai paesi del mondo anglosassone e diffuso anche in Italia, consente di poter ottenere un rimborso per ogni acquisto effettuato in un’attività commerciale. Tale vantaggio economico avviene mediante l’accredito di una percentuale della somma pagata in un “borsellino” spendibile presso gli esercizi del circuito convenzionato. Il cashback rientra, tra gli altri, nei sistemi che diverse farmacie in Italia utilizzano in favore dei propri clienti, al fine di proporre un vantaggio economico derivante dall’acquisto presso il proprio esercizio.

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A causa dell’uso che se ne fa di tale sistema, Federfarma è intervenuta per fare chiarezza sull’argomento. Secondo quanto evidenzia il sindacato, «l’ammontare del cashback o dei punti accumulati è calcolato sulla somma spesa in farmacia, inclusa la spesa dei medicinali, in apparente contrasto con le norme che vietano l’applicazione – sui medicinali – di sconti differenziati par fasce di clientela o di operazioni a premio». Per questo motivo, Federfarma identifica due situazioni di utilizzo. La prima, nel caso in cui il meccanismo di attribuzione del credito «sia gestito direttamente dal circuito con esclusione di ogni intervento da parte del farmacista che si limita ad accettare il relativo pagamento elettronico». In questo caso, Federfarma ritiene che «non si possa ritenere violata dal farmacista alcuna disposizione anche perché il vantaggio economico apprezzabile dal cliente, teoricamente anche per l’eventuale parte di spesa relativa al farmaco, non è in alcun modo imputabile ad una scelta del farmacista che riporta infatti sullo scontrino il prezzo, ordinariamente praticato a tutta la clientela, per il medicinale ceduto».

Un secondo scenario invece riguarda la gestione diretta, da parte del titolare della farmacia, del meccanismo premiale del cashback, «in modo tale da risolversi – spiega Federfarma – in un ulteriore vantaggio economico per la clientela aderente al circuito in caso di acquisto presso la farmacia». A tal proposito il sindacato di categoria evidenzia che «queste situazioni nel caso si riferiscano anche ai farmaci, ad avviso di Federfarma, si pongono in contrasto con la prescrizione che impedisce alla farmacia di praticare alla clientela sconti differenziati sui farmaci, perché il vantaggio economicamente apprezzabile dal cliente è frutto di una scelta del titolare che si risolve, di fatto, in uno sconto differenziato per la fascia di clientela aderente al circuito».

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