
Secondo il D.M., Farmindustria, Assogenerici e Federchimica-Anifa individuano i soggetti a cui affidare la produzione della etichette e la loro distribuzione a tutte le farmacie pubbliche e private presenti sul territorio nazionale. La stessa distribuzione deve essere adeguata al numero complessivo dei farmaci in commercio e idonea a soddisfare con puntualità tutte le possibili richieste. Per il farmacista è sempre possibile richiedere forniture aggiuntive rispetto a quelle programmate, qualora siano necessarie, e i costi derivanti dall’applicazione del decreto, relativi all’etichettatura delle confezioni, sono a carico delle aziende farmaceutiche. Le etichette sono fornite alle farmacie ordinate per anno e per mese di scadenza, in modo chiaro, in appositi raccoglitori, denominati “etichettari”. Nel caso in cui la richiesta riguardi un medicinale omeopatico, il farmacista deve richiedere alla aziende fornitrici del medicinale l’invio, entro le successive 24 ore, della confezione del prodotto appositamente inserita in un plico sul quale viene apposto, in carattere Braille, il numero di lotto e la relativa scadenza.
La circolare sottolinea anche le responsabilità del farmacista: secondo l’articolo 7 del decreto ministeriale, infatti, la mancata consegna del medicinale con etichettatura per non vedenti, senza giustificato motivo, al cliente che ne faccia richiesta, da parte del farmacista, costituisce un comportamento contrario alle norme di deontologia professionale, perseguibile in sede disciplinare.
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