cannabis terapeuticaIn base ad una più attenta lettura delle indicazioni ministeriali del 15 dicembre e ad un’analisi della “Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis” fornita dal Ministero della salute chiariamo che:

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  • La prescrizione prevede RNR integrata dai soli formalismi richiesti dall’art. 5 della Legge 94/98; copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista deve essere consegnata al paziente o alla persona che ritira.
  • Il medico, dopo aver acquisito il consenso al trattamento, al momento della prescrizione compila la “Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis”, con età e sesso del paziente e posologia in peso della cannabis ed ogni altra informazione richiesta, da inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.
  • Non essendoci specifici studi e/o metodi per l’estrazione della cannabis in olio o altri solventi, viene richiesta la titolazione del/i principio/i attivo/i per ogni preparazione magistrale. Ad oggi il Ministero individua come metodi accettabili esclusivamente la cromatografia liquida o gassosa accoppiate alla spettrometria di massa. Inoltre ha precisato che: “La sostanza attiva vegetale dopo l’estrazione, deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte della ASL competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili.” Ciò implica l’apertura di una nuova pagina del registro di entrata e uscita degli stupefacenti intitolata “residuo di lavorazione infiorescenze di cannabis”.

 

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