preparazioni a base di cannabisÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 160 del 12 luglio 2018) il decreto del ministero della Salute del 25 giugno 2018, che dispone un “aggiornamento dell’elenco dei medicinali di cui all’Allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”. Come noto, quest’ultimo contiene il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e successive modifiche e integrazioni.
Il decreto ministeriale consta di due articoli. Il primo recita: « Nell’allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è inserita, secondo l’ordine alfabetico, la voce “Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard”». Il secondo articolo indica invece che «nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto 1990/309, alla voce “Medicinali di origine vegetale a base di cannabis” è inserito il contrassegno con doppio asterisco, previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore, come segue: “Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (**)”».
«Di fatto – spiega a FarmaciaVirtuale.it il farmacista preparatore Marco Ternelli – non cambia moltissimo con la pubblicazione del decreto ministeriale. L’allegato III-bis è un elenco di farmaci che godono di agevolazioni prescrittive. È nato 15 anni fa perché alcune sostanze, come ad esempio la morfina, erano nella sezione A e per poter essere prescritte richiedevano formalismi pesanti. Si riteneva che questa fosse una delle ragioni per cui i medici erano restii a prescriverle e da qui nacque l’allegato III-bis, che presenta un elenco di sostanze utili per la terapia del dolore, che il medico può prescrivere in modo classico anziché compilare una ricetta enorme. Va detto però che la cannabis di per sé non è interessata da queste “agevolazioni”, poiché si trova nella sezione B, che è meno “blindata”. In questo senso, dunque, dal punto di vista del medico non cambia granché. La vera novità sta nel fatto che il ministero conferma in modo formale che la cannabis può essere utile nelle terapie del dolore, che si tratti di casi oncologici, neuropatici o altro. Possiamo dunque leggere l’introduzione nell’allegato III-bis come un ulteriore “conforto” per il medico prescrittore».

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