«Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e’ inserita, secondo l’ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze: composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis». È quanto disposto con il Decreto 1 ottobre 2020 del ministero della Salute, recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 15 ottobre 2020.

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Gli elementi tenuti conto nella determina

Ciò «tenuto conto – si legge nell’atto – che attualmente è in corso di valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo, che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio centralizzata da parte dell’European Medicines Agency (Ema) e che lo stesso medicinale e’ controllato attraverso un programma di uso compassionevole, notificato all’AIFA, per i pazienti in trattamento con sindrome di Dravet e sindrome di Lennox-Gastaut».

Ternelli: «Non è stupefacente il Cbd in quanto tale»

Secondo quanto evidenzia Marco Ternelli, farmacista esperto in preparazioni galeniche e responsabile del portale farmagalenica.it, «il cannabidiolo naturale o il cananbidiolo sintetico – spiega Ternelli – non sono stati classificati stupefacenti. Il Decreto parla precisamente di composizioni ossia medicinali (galenici o industriali) che contengono Cbd ottenuto da estratti di cannabis. Non è stupefacente il Cbd in quanto tale, ma il farmaco (composizione) che lo contiene se e solo se estratto naturalmente».

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