concorso ordinario campaniaLa vacanza di un esercizio farmaceutico è disciplinata dalla legge e prevede due possibili strade da percorrere: quella della gestione provvisoria, in attesa dell’assegnazione definitiva, o l’istituzione di un dispensario farmaceutico. Nel primo caso di specie, l’esercizio spetta a coloro che sono risultati idonei all’ultimo concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, in ordine di graduatoria, mentre nel secondo, il dispensario viene affidato preferibilmente al titolare della farmacia, privata o pubblica, più vicina. Almeno in linea teorica. Maurizio Manna, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Benevento, nonché delegato regionale Fofi, ha rappresentato l’urgenza di contrastare un sistema “alternativo” – come lo definisce lui – attraverso il quale alcuni comuni campani assumono direttamente la gestione delle sedi vacanti, affidandone l’esercizio a farmacisti da loro prescelti. Ciò avviene attraverso l’emanazione di ordinanze sindacali, disposte sulla base del ritenuto carattere di urgenza dell’intervento e deliberate al di fuori di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica. Dunque, su base diretta e discrezionale. Manna si è rivolto al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per richiedere un intervento mirato a contrastare il fenomeno. È di tutta evidenza, infatti, che l’ipotesi del “commissariamento” di una sede farmaceutica, sia percorribile unicamente nel caso in cui intercorra una rara situazione di interdizione nei confronti di tutti i componenti di una società di farmacisti, ovvero quando si verifichino gravi e inaspettate problematiche strutturali, a seguito di calamità naturali o di altro tipo di emergenza sanitaria, e solo per il tempo strettamente necessario a far fronte alla temporanea criticità. Inoltre, nel momento in cui occorra adottare un provvedimento straordinario di questo tipo, appare chiaro come il criterio meritocratico sia prioritario e imprescindibile, soprattutto in virtù del fatto che un’istituzione pubblica, come un comune, dovrebbe garantire un’assoluta imparzialità e trasparenza nell’esercizio del proprio ruolo di organismo super partes. Tale esigenza, inoltre, si rende ancora più manifesta nel momento in cui l’assegnatario fosse riconducibile al precedente titolare rinunciatario, condizione questa che secondo Manna «appare lesiva della legittima aspettativa nonché del diritto di chance di una numerosa platea di farmacisti, parimenti interessati e meritevoli di vedersi affidata una siffatta opportunità professionale». Il presidente campano continua, richiamando il fatto che, nel momento in cui «la Legge n°362/91 dispone la nomina di un commissario da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio dell’ordine professionale dei farmacisti, si ritiene, nel caso che ci occupa, sussistere la necessità di individuare un dispositivo ancora più ufficiale e tecnico-meritocratico, quale il ricorso all’elenco di merito così come risultante dalla pubblica selezione, per titoli ed esami, all’esito dell’espletamento del concorso ordinario».I provvedimenti straordinari di assunzione commissariale adottati da alcune amministrazioni locali, dunque, stanno dando luogo a tutta una serie di legittime rimostranze da parte dei candidati idonei in graduatoria, tendenti alla risoluzione di una quaestio che – c’è da scommetterci – si rivelerà più intricata di quello che sembra. 

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