Notizie

Camici in farmacia, i chiarimenti dell’Ordine di Bari e Bat

L’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat ha richiamato all’obbligo del camice bianco e del distintivo per i farmacisti, oltre che sulle sanzioni previste in caso di inadempienza.

Camici in farmacia, i chiarimenti dell’Ordine di Bari e Bat

La corretta identificazione dei farmacisti è un aspetto della professione finalizzato, tra gli altri, a garantire trasparenza e sicurezza ai cittadini. In una circolare inviata agli iscritti il 23 luglio 2025, l’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat ha ricordato l’obbligo per i professionisti iscritti all’Albo di indossare il camice bianco, unitamente al distintivo professionale e a un tesserino identificativo. In particolare, come si legge nella circolare, «ai sensi dell’art. 7 del Codice deontologico del farmacista recante “Distintivo professionale e camice bianco”: nell’esercizio dell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo».

Camice e distintivo anche per i tirocinanti

Richiamando il Codice, l’Ordine ha ricordato che «il camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione è, altresì, indossato dai tirocinanti». Inoltre «il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall’Albo, il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale».

Responsabilità in capo a titolari e direttori di farmacia

Per quanto riguarda le figure dirigenziali, «il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine».

Camice di colore diverso per i non farmacisti

Nella nota, l’Ordine di Bari e Bat ha evidenziato che «il personale non farmacista (commessi/addetti alla vendita e magazzinieri) se presente in farmacia, deve invece indossare un camice di colore diverso da quello dei farmacisti, tale che lo renda facilmente e inequivocabilmente distinguibile dai Farmacisti iscritti all’Albo, al fine di evitare di generare confusione nell’utenza e di scongiurare l’esercizio abusivo della professione da parte di personale non abilitato (cfr. art. 348 c.p.: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”)».

© Riproduzione riservata