Dal 1° ottobre 2021 si aprono le prenotazioni del bonus pubblicità. Il modello per la richiesta potrà essere inoltrato fino al 31 ottobre 2021 al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione prevede alcune novità, stabilite dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. decreto “sostegni bis”), in corso di conversione. «Il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 – si legge nel decreto – è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo stato. Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente».

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Restano valide le domande trasmesse a marzo 2021

Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria precisa che «le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati)». È comunque possibile, per chi lo desidera, sostituire la domanda già inviata a marzo, inoltrandone una nuova nelle tempistiche previste dal 1° al 31 ottobre 2021.

Cosa cambia rispetto al regime pre-Covid

Con il nuovo provvedimento la base di calcolo per il credito d’imposta, come spiega il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria «si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione. Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale». Coloro che hanno inoltrato la comunicazione e prenotato il tax credit, quale step successivo, dovranno inviare tra il 1° e il 31 gennaio 2022, utilizzando lo stesso modello compilato per la comunicazione, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato. L’elenco degli ammessi all’agevolazione sarà pubblicato sul sito del dipartimento dell’Informazione ed Editoria. «Il credito d’imposta – precisa infine l’Agenzia delle Entrate – potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi».

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