Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 invio della dichiarazione sostitutiva che attesta le spese sostenute nel 2022. È quanto annunciato dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha reso noto che per il 2023 è stato ripristinato «il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente, introdotto dalla norma originaria (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017) e messo in pausa per le annualità 2021 e 2022, ma sono agevolabili solo le spese sulla stampa e non anche quelle per radio e televisioni. Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito dell’Agenzia». Quanto alla modalità di presentazione del modello, l’AdE ha fatto sapere che essa resta invariata e «che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata». La stessa Agenzia ha ricordato che «il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate». Inoltre «la comunicazione per accedere al bonus deve essere inviata dal primo al 31 marzo di ciascun anno. Il modello può essere trasmesso direttamente dalle imprese, lavoratori autonomi o enti non commerciali interessati a richiedere il credito, tramite una società del gruppo nel caso in cui il richiedente fa parte di un gruppo societario o tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni».

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La modifica del bonus pubblicità

Con riferimento al Decreto Energia, l’Agenzia ha sottolineato che l’atto «ha modificato la disciplina del bonus pubblicità, ritornando all’approccio incrementale delle spese, escludendo dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche. Dal 2023, in sintesi, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso il credito d’imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, esclusivamente per le spese sostenute per la stampa, quotidiana e periodica, anche on line. I destinatari del bonus dovranno dimostrare un incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti del 2022 in mancanza del quale le spese non saranno agevolabili. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”».

Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

L’Agenzia ha poi ricordato che «il modello deve essere utilizzato per presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” con i dati sugli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato e per presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” che attesta l’effettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione e il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma (articolo 3 del Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del Dl n. 50/2017)». Sulla finestra temporale degli invii, «dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello è disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

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