Come previsto dalla misura “Investimento 1: transizione 4.0” rientrante nel Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Pnrr) e nel più ampio ambito “Piano transizione 4.0”, è possibile usufruire di crediti d’imposta a seguito di investimenti sostenuti nei vari ambiti aziendali volti alla digitalizzazione delle imprese. Come spiega l’Agenzia delle Entrate «la misura è finalizzata a sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in beni capitali, in ricerca, sviluppo e innovazione, in attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze».

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Bonus saranno fruiti in compensazione

La richiesta dei bonus va inserita nella dichiarazione dei redditi, utilizzando i codici specifici indicati dall’Agenzia delle Entrate. «In particolare, l’intervento consiste in un tax credit e copre le spese di cui chiedere il rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 – 30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l’anno fiscale non corrisponde all’anno civile». Con la risoluzione del 30 novembre 2021 n. 68/E, l’Agenzia ha stabilito che «per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, devono essere utilizzati i codici tributo già istituiti, sulla base delle istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive».

Il monitoraggio delle agevolazioni

Quanto al monitoraggio dei crediti d’imposta richiesti, l’Agenzia specifica che i dati sono indicati nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari. «La risoluzione del 30 novembre fornisce informazioni anche sul monitoraggio delle misure agevolative, ricordando che i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, secondo le relative istruzioni. Saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi. Nello specifico saranno monitorabili il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo – codice tributo 6938 – finanziato dal Pnrr solo a partire dall’anno d’imposta 2021, pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021, e il credito d’imposta per le spese di formazione – codice tributo 6897 – finanziato dal Pnrr solo a partire dall’anno d’imposta 2021, pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7″».

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