
Quanto alla inclusione dei bollini farmaceutici tra le “carte valori”, prosegue l’Antitrust, «in via preliminare si rileva che lo stesso IPZS, esternalizzando per anni la produzione dei bollini, non risulta avere considerato che gli stessi configurassero carte valori oggetto di una riserva di produzione. Dal punto di vista normativo, l’unica fonte che si esprime nel senso di ricomprendere nelle carte valori i bollini farmaceutici è il D.M. 23 dicembre 2013. Esso, tuttavia, non costituisce una fonte normativa adeguata». È per questo che l’Autorità ha concluso auspicando «in primo luogo, che il ministero garantisca una corretta interpretazione della norma vigente e, in ogni caso, che il legislatore, al fine di garantire la certezza del diritto e fugare ogni dubbio interpretativo, intervenga per specificare, in un’ottica di proporzionalità, ai sensi dell’art. 106 TFUE, una stringente individuazione del perimetro delle carte valori, la cui produzione sia riservata all’IPZS». Nell’ambito di tale invocata risistemazione normativa, inoltre, è stato spiegato che il Parlamento dovrebbe introdurre «quanto prima il nuovo sistema europeo di tracciatura del farmaco, senza attendere il termine ultimo fissato per l’Italia nel 2025, per garantire celermente il più efficiente funzionamento del sistema di tracciatura dei farmaci». L’Autorità ha infine invitato «il ministero dell’Economia e delle Finanze a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate».
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