Con l’obiettivo di «rendere omogenee le modalità di erogazione e di verifica in farmacia delle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo e l’utilizzo dei dispositivi ad esse correlate» sul territorio di riferimento, l’Ordine dei farmacisti di Modena ha rilasciato un aggiornamento delle “Linee guida per lo svolgimento in farmacia di attività di autoanalisi”. Il documento, articolato in tre sezioni, contiene l’elenco dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che le farmacie del territorio devono osservare per erogare tali prestazioni. Le linee guida contenute in tale documento, sebbene siano attinenti alla specifica area geografica di riferimento, contengono numerosi spunti utili all’organizzazione del servizio di autoanalisi in farmacia.
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Per quanto attiene i requisiti strutturali, l’Ordine evidenzia che «la farmacia dispone di spazi/locali separati e dedicati per l’esecuzione di attività analitiche di prima istanza e per la conservazione e manutenzione di apparecchiature in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali garantendo il rispetto della riservatezza e privacy dell’utente», «le dimensioni minime dello spazio/locale devono essere tali da garantire l’esecuzione in sicurezza di eventuali manovre di emergenza», «la farmacia dispone di spazio/contenitore chiuso per il deposito del materiale d’uso e attrezzature», «la farmacia dispone di spazio/contenitore per il deposito di materiale pulito», «la farmacia dispone di spazio/contenitore chiuso per il deposito di materiale sporco», «la farmacia dispone di contenitore chiuso per rifiuti, contenitore chiuso per taglienti», ed infine «la farmacia può disporre di servizi igienici per utenti ma non è obbligatoria la presenza».
Con riferimento ai requisiti tecnologici, l’Ordine indica che «In farmacia sono presenti a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale», «Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia ha predisposto un elenco aggiornato delle apparecchiature in dotazione; per ogni apparecchiatura sono descritti l’anno di acquisto e la sua collocazione», «le apparecchiature biomediche acquistate dopo il 15/6/98 devono possedere un certificato di conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE e/o presenza di marchiatura ‘CE’ direttamente sul dispositivo. Le apparecchiature devono essere corredate della documentazione prevista dalla legge (libretti, manuali d’uso, etc.), «deve esistere un piano per la manutenzione preventiva (o ordinaria) delle apparecchiature biomediche, compresa l’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e deve essere documentata l’evidenza dell’esecuzione di queste attività», ed infine «devono esistere procedure o modalità operative per la manutenzione correttiva (o straordinaria) delle apparecchiature biomediche».
Per finire, i requisiti organizzativi invece devono tener conto che «il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia ha predisposto un elenco aggiornato delle prestazioni analitiche di prima istanza disponibili agli utenti ed eseguiti nei locali della farmacia», «tale elenco è esposto nella farmacia con le modalità previste dalla normativa vigente», «i risultati analitici e le prestazioni effettuate sono annotate su documentazione personale dell’utente con la sola finalità della corretta informazione al medico curante», «il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia ha definito in una procedura documentata le modalità di pulizia del locale dove si svolgono le prestazioni analitiche, degli arredi e delle attrezzature ivi contenute, compreso lo smaltimento dei rifiuti e dei taglienti», «il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia ha definito in una procedura le modalità di corretta utilizzazione dei dispositivi e delle attrezzature a garanzia dell’esattezza del risultato analitico», «l farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia ha definito in una procedura documentata le modalità di informazione dell’utente sulla corretta esecuzione del test di prima istanza, sulle differenze tra test di prima istanza ed analisi di laboratorio e sulle necessità che il risultato analitico sia valutato dal medico curante», ed inoltre «il personale deve partecipare a corsi di aggiornamento su tematiche inerenti l’utilizzo delle tecnologie, il rischio biologico e la sicurezza di utenti e operatori».
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