Il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di farmacia privata ha introdotto un’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti non in prova, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. La misura è finanziata attraverso un contributo di 13 euro mensili per dodici mensilità a carico del datore di lavoro a partire dal 1° novembre 2021. «Nello specifico – spiega Federfarma – le Parti stipulanti il Ccnl hanno concordato di costituire un Fondo di assistenza integrativa per i dipendenti di farmacia privata e, nelle more dell’espletamento delle successive connesse incombenze amministrative, di garantire l’erogazione delle relative prestazioni assistenziali tramite Unisalute e il Fondo Reciproca Sms».

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Termine prorogato al 30 settembre

Federfarma comunica, inoltre, che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’assistenza sanitaria integrativa è stato posticipato al 30 settembre 2022. «In riferimento al rinnovo del Ccnl per i dipendenti di farmacia privata di cui all’accordo 7 settembre 2021 e facendo seguito alla circolare Federfarma n. 330 del 13 luglio 2022 – scrive in una nota la Federazione – si comunica che è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista dal predetto Ccnl per i dipendenti delle farmacie private. Con l’occasione, considerato che non risultano i versamenti di tutti i dipendenti sinora iscritti, si ricorda che contestualmente all’iscrizione devono essere effettuati anche i relativi versamenti dei contributi».

Possibile solo l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti

Per adempiere agli obblighi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è valida solo l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il Ccnl. L’iscrizione ad altri soggetti costituisce inadempimento dell’obbligo. «Si ricorda – precisa in merito Federfarma – che unicamente l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il Ccnl costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal Ccnl in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal Ccnl in caso di inadempimento (erogazione al lavoratore di un Edr di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento di eventuali danni)».

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