antitrust-odtL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noti nel suo bollettino settimanale numero 25, pubblicato il 2 luglio 2018, alcuni provvedimenti adottati a carico di alcune aziende specializzate nel settore dell’ossigenoterapie e della ventiloterapia. L’organismo di vigilanza ha citato il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792, con il quale aveva accertato, tra le altre cose, «che le società Linde Medicale S.r.l., Medicair Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A.. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese». Per questa ragione, alle aziende sono state comminate sanzioni per, complessivamente, alcuni milioni di euro. Si tratta, tuttavia, di cifre più basse rispetto a quelle che inizialmente erano state decise dall’Autorità. Ciò in ragione del fatto che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 18 aprile 2018, n. 4268, ha accolto in parte un ricorso presentato dalle stesse società e, di conseguenza, ha parzialmente annullato il provvedimento n. 26316, anche nella parte di determinazione della sanzione. I giudici hanno infatti fissato nuovi parametri per la determinazione della sanzione da irrogare ai ricorrenti, rinviando quindi gli atti al Garante affinché potesse quantificare una seconda volta gli importi, conformandosi alle indicazioni dettate dalla sentenza. In ogni caso, le società oggetto del provvedimento potranno – qualora lo riterranno opportuno – procedere ad un nuovo ricorso al Tar.

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