
Come riportato da FarmaciaVirtuale.it, la disciplina indica anche che «nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco “DatiBeniServizi” (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione “DettaglioLinee” (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni: A) “CodiceTipo” (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO; B) “CodiceValore” (sezione 2.2.1.3.2), codice di AIC, di 9 caratteri numerici di cui il primo carattere assume i seguenti valori: 0 = farmaco uso umano; 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti); 9 = parafarmaco uso umano o veterinario; 8 = omeopatico uso umano o veterinario; 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti); C) “UnitaMisura” (sezione 2.2.1.6): “Confezioni” o “Posologie” sono le unità di misura in cui è espresso il campo “Quantità” (identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche; D) “Quantità” (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC».
«Tenuto conto dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma nonché della ratio della stessa – ha concluso Federfarma – abbiamo ritenuto che le farmacie fossero escluse, invitando i ministeri competenti a darne conferma e ad informare le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali, circa il corretto ambito di applicazione della normativa in oggetto».
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