Una trattazione sistematica delle disposizioni normative in vigore in merito alle agevolazioni fiscali è disponibile nella guida “Tutti gli sconti della precompilata 2022”, realizzata da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei Caf per elaborare un compendio comune. Il testo è una raccolta di indicazioni e riferimenti normativi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, con le relative disposizioni sulla produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (Caf) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’amministrazione finanziaria. La guida è suddivisa in varie sezioni dedicate a spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, crediti d’imposta, altre detrazioni.

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Norme sulle spese sanitarie

Le agevolazioni sulle spese sanitarie sono regolamentate dall’Art. 15, commi 1, lett. c), e 2, del Tuir. La normativa prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, anche di familiari a carico, per la parte che eccede 129,11 euro. In linea generale le spese detraibili sono quelle rientranti in spese mediche generiche, assistenza specifica, spese chirurgiche, prestazioni specialistiche, protesi dentarie e sanitarie. Dal 2019 sono invece escluse dall’agevolazione le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. In merito alle patologie croniche, inoltre, l’Agenzia precisa che «sono detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’Irpef dovuta dal soggetto malato».

Farmaci, prestazioni e tracciabilità

È possibile detrarre le spese per l’acquisto di farmaci con o senza ricetta medica, anche da banco e omeopatici. A differenza delle prestazioni sanitarie, non è richiesta la tracciabilità del pagamento. «Dall’anno d’imposta 2020 – specifica l’Agenzia delle Entrate – la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn». Quanto ai servizi sanitari, sono detraibili: le prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica), le prestazioni specialistiche, le analisi, le indagini radioscopiche, le ricerche e applicazioni, le terapie, le prestazioni chirurgiche, i ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici, il trapianto di organi, le cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno), l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie, l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, le prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale, le prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale».

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