La Fofi ha diramato una circolare contenente i principali adempimenti in carico ai professionisti, in vista delle consuete chiusure di fine anno. Prima tra queste, riguarda la chiusura del registro di entrata ed uscita e distruzione stupefacenti (artt. 60, 62 e 68 D.P.R. n. 309/1990). Tale registro infatti «deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno». In particolare, «la chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».

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Distruzione delle sostanze stupefacenti

Un ulteriore passaggio riguarda la distruzione dei medicinali stupefacenti. La Fofi puntualizza che «con nota del 24-5-2011, il ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti sulla distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente». Nel dettaglio, «i medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente, soggetti ad obbligo di registrazione» i quali «devono essere oggetto di una constatazione da parte della ASL con redazione del relativo verbale». Mentre «i medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni D ed E), possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione e trattati come gli altri rifiuti sanitari».

Trasmissione dei principi attivi vietati per doping

Altro adempimento di fine anno riguarda la trasmissione all’Aifa dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping. In proposito, la Federazione rammenta che «in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006 ss.mm.ii., i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 2021, al ministero della Salute, i dati riferiti all’anno 2020 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito Internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio)».

Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Con riferimento alla «trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie: adeguamento del tracciato», la Fofi chiarisce che «per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, farmacie, grossisti autorizzati alla vendita diretta e parafarmacie provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020». Invece «per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i medesimi soggetti provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre che dell’indicazione delle modalità di pagamento, anche di tipo di documento fiscale, aliquota ovvero natura IVA della singola operazione e «indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate».

Si rimanda alla circolare integrale pubblicata in seguito nella sezione “Documenti allegati”.

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