È legittimo il diniego dell’accesso agli atti relativi agli accordi stipulati tra Aifa e Aziende farmaceutiche, riferiti ai medicinali di importazione parallela con classe di rimborsabilità “A”. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8543 del 31 dicembre 2020, sostenendo questa possibilità «in virtù della clausola di riservatezza inserita negli stessi accordi», evidenziando che «la legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta, pertanto, a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, anche indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372)».

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Diritto di accesso per pubblico interesse

«In generale – hanno stabilito i giudici del Cds -, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, quali gli accordi, purché concernenti attività di pubblico interesse (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 326). ​​​​​​​​​​Più precisamente, è stata ritenuta legittimata a domandare l’accesso la società farmaceutica che dimostra di competere nel medesimo mercato delle controinteressate imprese farmaceutiche e risente economicamente dei risultati commerciali raggiungibili da queste in forza dell’accordo con AIFA; tuttavia è legittimo negare l’accesso per la conoscenza dell’accordo sulla rimborsabilità e il prezzo relativo ad un farmaco stipulato tra l’industria produttrice e l’AIFA (Agenzia italiana per il farmaco), quando è prevista una clausola di riservatezza (Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213.».

Non sustiste l’interesse concreto dell’istante

«La Sezione ha ritenuto – si legge nel testo -, alla luce dei precedenti richiamati, che nel caso in esame, non sussiste l’interesse concreto e attuale dell’istante a conoscere tanto il contenuto degli accordi negoziali intervenuti con società terze, quanto gli atti prodromici alla loro sottoscrizione. Ed invero, secondo la prospettazione dell’istante, non è necessaria la negoziazione dei prezzi dei farmaci di importazione parallela e, dunque, non si comprende come possa rilevare, a fini di difesa, la conoscenza degli accordi conclusi da AIFA con le altre società farmaceutiche e la conoscenza degli atti del relativo procedimento. Peraltro, il contenuto degli atti propedeutici agli accordi negoziali sarebbe, in ogni caso, indicativo delle condizioni negoziali contrattate dalle società concorrenti con il Comitato Prezzi e Rimborso di AIFA».

La presenza di clausole di riservatezza

«La Sezione – prosegue il Cds – ha aggiunto che le società che hanno stipulato degli accordi con Aifa si sono opposte all’ostensione documentale pretendendo l’osservanza della clausola di riservatezza in essi contenuta, la quale sarebbe vanificata nel caso in cui venisse accordata l’ostensione degli atti del procedimento. Tale clausola deve ritenersi valida e vincolante in relazione agli interessi commerciali dell’impresa controinteressata, in quanto utile all’ottenimento dei risparmi conseguiti, con la conseguenza della opponibilità ai fini della preclusione all’accesso da parte dell’operatore economico che potrebbe avvalersi a fini concorrenziali della conoscenza delle condizioni economiche praticate. L’apposizione della clausola di riservatezza operante nei rapporti con le imprese, consente al negoziatore pubblico di tenere celati i risultati economici raggiunti nella negoziazione (Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213)».

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