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La Fofi sottolinea in particolare che gli Ordini provinciali sono tenuti «ai sensi dell’art. 8 della legge 175 del 1992 a porre in essere iniziative di vigilanza promuovendo ispezioni presso le sedi professionali dei propri iscritti». Quindi la federazione aggiunge: «Il farmacista che consenta o agevoli a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione concorre nel reato di cui all’art. 348 del codice penale, ed è assoggettato alla sanzione di cui all’art. 8 della legge 175 del 1992, che prevede l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno, da comminare in sede di procedimento disciplinare». Infine, Mandelli ricorda che «costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista che presta la propria attività al pubblico (art. 5 del codice deontologico), indossare il camice bianco e il distintivo professionale. La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali».
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