Il 28 ottobre 2021 il Senato ha approvato in via definitiva l’AS 2305, contenente disposizioni in materia di titoli universitari che abilitano varie professioni, tra cui quella del farmacista, convertito in legge 8 novembre 2021. La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) ha seguito da vicino l’iter parlamentare del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, illustrandone i contenuti in una circolare. La Federazione spiega che «il provvedimento è finalizzato a semplificare le procedure per l’abilitazione all’esercizio di alcune professioni regolamentate – odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo –, rendendo l’esame conclusivo del corso di studi universitario abilitante all’esercizio delle stesse, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Con l’entrata in vigore del provvedimento, quindi, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13, nella quale è ricompresa anche la laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche) abiliterà all’esercizio della professione di farmacista».

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Il tirocinio avrà luogo durante i corsi di studio

Una novità introdotta dalla nuova legge è l’obbligo di acquisire almeno 30 crediti formativi universitari attraverso lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. La Fofi ha sottolineato come «la previsione di una valutazione interna al corso di studi del tirocinio pratico valutativo è in linea con quanto osservato dalla Federazione che aveva formalmente rappresentato al ministero dell’Università e della Ricerca la necessità di mantenere distinti i momenti dell’esame di laurea e della valutazione delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico valutativo, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, che avrebbe rischiato di essere compromesso dal valore prevalentemente formale della seduta di laurea. Pertanto gli esami di laurea includeranno una prova pratica valutativa per accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell’ambito dei corsi di studi».

Decorrenza delle nuove disposizioni

«La disciplina del carattere abilitante dell’esame finale di laurea in farmacia – precisa la Fofi – avrà decorrenza dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali». In merito alla regolamentazione dell’esame di Stato, nelle more dell’entrata in vigore della legge in oggetto, per coloro che si sono già laureati in base al previgente ordinamento, la Fofi evidenzia che «che il D.L. 183/2020 ha confermato, per tutto il 2021, le norme derogatorie in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. Con ordinanza n. 65 del 21.1.2021 del ministro dell’Università e della Ricerca la data di inizio degli esami di Stato per la seconda sessione 2021 è stata fissata al 17 novembre 2021. In deroga alle disposizioni vigenti tali esami consisteranno in un’unica prova orale con modalità a distanza».

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