«L’abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge e l’applicazione di condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati integrano ipotesi di concorrenza sleale». È in sintesi il dispositivo di una sentenza della Corte di Cassazione pronunciatasi sul divieto della concorrenza sleale e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Secondo quanto riportato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) la sentenza è «relativa a un ricorso proposto da un farmacista avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), che aveva confermato, seppur riducendo l’entità della misura, da 45 a 30 giorni di sospensione dell’attività professionale, la sanzione disciplinare irrogata da un Ordine ad un titolare di farmacia, per aver posto in essere una condotta atta a sviare la clientela mediante l’abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge, praticando, tra l’altro, condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati».
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I termini del giudizio disciplinare
Secondo quanto evidenziato dalla Fofi «in tal modo, il farmacista aveva realizzato attività comportanti una concorrenza sleale in danno degli altri farmacisti della zona, con conseguente pregiudizio anche economico per gli stessi, in violazione dell’articolo 2598 del codice civile e dell’articolo 3, comma 2 lett. c) del Codice Deontologico del Farmacista». Inoltre «nel rigettare tutti i motivi di ricorso, i Giudici hanno sottolineato, da un lato, che il ritardo nell’adozione del provvedimento conclusivo del giudizio disciplinare non comporta la consumazione del potere sanzionatorio dell’Ordine professionale e, dall’altro, che il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare, decorre sì dalla commissione dell’illecito ma è interrotto dall’eventuale avvio del procedimento penale a carico dell’incolpato a prescindere da un eventuale provvedimento di archiviazione in questa sede che, ove fosse poi adottato, determinerà la riattivazione del giudizio disciplinare e la ripresa del decorso del relativo termine prescrizionale».
Fofi: «Pronuncia di grande rilevanza»
La stessa Fofi puntualizza come «si tratta di una pronuncia giurisprudenziale di grande rilevanza, frutto di un’intensa attività disciplinare posta in essere dal competente Ordine territoriale che ha comportato una complessa istruttoria, utilizzata anche dalle competenti Autorità giurisdizionali nei relativi procedimenti. In tema di concorrenza sleale, si rammenta che la lettera c) del citato comma 2 dell’articolo 3 del Codice Deontologico del Farmacista, nel testo approvato il 7 maggio 2018, ribadisce il divieto di tenere condotte che possano configurare una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del codice civile». Sempre secondo la Fofi «è possibile menzionare alcune fattispecie che potrebbero essere potenzialmente rilevanti anche in termini di concorrenza sleale: l’accaparramento di ricette (che integra anche la violazione dell’articolo 18 del Codice deontologico); la diffusione di una pubblicità non conforme alle previsioni della normativa vigente e dello stesso Codice (comportamento che viola anche l’articolo 23 del Codice deontologico); l’effettuazione di sconti in maniera selettiva e discriminatoria (si veda anche l’articolo 12 del Codice deontologico e l’articolo 32 D.L. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011); la mancata riscossione del ticket per le ricette spedite in farmacia (sul punto sussiste anche la violazione dell’art. 29 sulla violazione delle norme convenzionali)».
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