Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 e successive modificazioni, i farmacisti, nella finestra temporale che va dal 1 al 31 gennaio 2024, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping utilizzati nelle preparazioni estemporanee nel 2024. Lo scorso dicembre il ministero della Salute aveva ricordato che «la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella Pec (Posta elettronica certificata) alla casella Pec del ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it». Ove l’invio non fosse effettuato da una casella non Pec, le informazioni trasmesse non saranno prese in considerazione dal Ministero. Il termine ultimo per l’invio è fissato per il 31 gennaio 2025.

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Alcune classi di principi attivi esentate dall’obbligo di trasmissione

In base al Dm 25 giugno 2024 – ultimo in ordine cronologico per la revisione della lista delle sostanze proibite per doping – alcune classi di principi attivi sono esentate dall’obbligo di trasmissione dei dati. Tra queste, il salbutamolo, il formoterolo, il salmeterolo e il vilanetrolo per via inalatoria, entro specifici dosaggi massimi giornalieri. Sono esclusi il drospirenone, il pamabromo, gli inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico topico, la felipressina per anestesia dentale locale, la clonidina e i derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico.

Cannabidiolo non più considerato sostanza dopante dal 2018

Il Ministero ha poi ricordato che, dal primo gennaio 2018, il cannabidiolo non è più classificato come sostanza dopante. Tuttavia, il Bpc-157, il 2,4-dinitrofenolo (Dnp) e gli attivatori della Troponina (Reldesemtiv e Tirasemtiv) sono stati recentemente rivalutati e aggiunti nella categoria “S0” delle sostanze proibite. L’elenco completo delle sostanze vietate per doping è consultabile sul portale della Wada e sul Dm 25 giugno 2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale della normativa vigente. Per adempiere all’obbligo di trasmissione dei dati, i farmacisti possono compilare un apposito modulo online, seguendo le istruzioni fornite dalle autorità competenti. Si rimanda alla consultazione del portale ministeriale dove è disponibile la documentazione.

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