Con la Delibera 1920 del 13 dicembre 2024, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato le linee guida per rendere omogenee su tutto il territorio regionale le modalità di svolgimento in farmacia di alcune attività già presenti da anni, ovvero le prestazioni analitiche di prima istanza nell’ambito dell’autocontrollo e l’impiego di dispositivi strumentali per servizi di secondo livello. Il documento ha definito i requisiti minimi di idoneità dei locali dove vengono erogate le prestazioni e le procedure di verifica, in attesa dell’accordo nazionale che fisserà i principi e i criteri di riferimento. Le disposizioni si applicano alle farmacie già autorizzate all’esercizio.
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I requisiti individuati sono coerenti con la normativa regionale e nazionale
I requisiti riportati nelle linee guida sono suddivisi in tre sezioni: strutturali, tecnologici e organizzativi. Essi risultano conformi a quanto stabilito dalla Dgr 3586/2004 sull’autorizzazione delle strutture sanitarie private e dal Dm 16 dicembre 2010 per quanto concerne i servizi erogati. La tabella allegata elenca nel dettaglio i requisiti, con spazi per l’autovalutazione da parte del titolare o direttore responsabile della farmacia e per le annotazioni dell’Azienda sanitaria durante la verifica ispettiva. Quest’ultima viene effettuata entro sei mesi dall’approvazione del provvedimento regionale o dall’inizio delle attività, a seguito della comunicazione inviata dalla farmacia all’Ass competente. Ove, durante il sopralluogo, siano emerse una o più non conformità ai requisiti, nel verbale vengono riportati gli interventi concordati tra Azienda sanitaria e farmacia per sanare le carenze rilevate.
Requisiti strutturali
Facendo un volo pindarico sui requisiti strutturali, nel documento emerge che le farmacie che intendono svolgere attività analitiche di prima istanza e servizi di secondo livello devono disporre di aree, spazi o locali separati e dedicati. In particolare, è necessario un locale per l’esecuzione delle prestazioni che garantisca riservatezza e privacy all’utente, con dimensioni sufficienti per manovre di rianimazione in caso di emergenza. Vanno inoltre previsti spazi chiusi per il deposito di materiali puliti, sporchi e rifiuti, nonché servizi igienici per personale e utenti. I pavimenti e le pareti dei locali adibiti alle prestazioni devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
Requisiti tecnologici
Quanto ai requisiti tecnologici, il locale destinato alle prestazioni analitiche e ai servizi di secondo livello deve essere dotato di arredi idonei e sanificabili, oltre a un lavello con erogazione non manuale e dispenser per l’igiene delle mani. È richiesta la presenza di farmaci e dispositivi per la rianimazione cardiopolmonare, nonché di dispositivi di protezione individuale per gli operatori. Le apparecchiature impiegate devono essere conformi alla normativa europea e nazionale, corredate di documentazione e sottoposte a collaudo, manutenzione preventiva e correttiva secondo piani prestabiliti.
Requisiti organizzativi
Infine, un cenno ai requisiti organizzativi. Il titolare o direttore responsabile della farmacia deve predisporre e rendere noto un elenco aggiornato delle prestazioni analitiche di prima istanza e dei servizi di secondo livello disponibili, in linea con quanto previsto dalla normativa. I risultati delle analisi vanno annotati su documentazione personale dell’utente, al fine di una corretta informazione al medico curante. Devono essere definite procedure scritte per la pulizia dei locali e delle attrezzature, per il loro corretto utilizzo e per l’informazione agli utenti. Il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento almeno triennali su tecnologie, rischio biologico e sicurezza, nonché sulla rianimazione cardiopolmonare con periodicità prevista dalla legge. Si rimanda comunque all’allegato alla delibera 1920 del 13 dicembre 2024 per avere visione completa dei requisiti sopra sintetizzati.
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